Assistere un disabile congiunto, da parte del lavoratore, sospende la fruizione delle ferie programmate. Lo precisa il Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello posto sul rapporto tra assistenza a familiari con disabilità e fruizione delle ferie. Assistere un disabile congiunto, da parte del lavoratore, sospende la fruizione delle ferie programmate. Lo precisa il Ministero del Lavoro rispondendo con l’interpello 20/2016 a un quesito per conoscere l’esatta interpretazione dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, nella parte in cui prevede il diritto, da parte del lavoratore, di fruire tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare in disabilità con handicap grave.

In particolare si è chiesto se, ai sensi della disposizione citata, il datore di lavoro possa negare l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di stabilimento ( fermo produttivo ), nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia. La risposta del Ministero parte dalle diverse finalità dei due istituti. I permessi ai la­voratori che assistono propri familiari portatori di handi­cap nonché gli stessi lavora­tori con disabilità hanno il fi­ne di tutelare i diritti fondamentali della Persona con disabilità, bisognosa di una adeguata assistenza morale e materiale. Diversamente, l’istituto delle ferie, garantito direttamente dall’articolo 36 della Costituzione, ha la finalità di garantire al lavoratore di recuperare le energie psico-­fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa corrispondendo altresì, come riconosciuto dalla giurisprudenza ad esigenze di carattere ricreativo, personali e familiari. Detto questo secondo il Ministero tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti, quello delle ferie e quello dell’assistenza al familiare disabile, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie. Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia alla ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.

Secondo il Ministero, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, L. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza. Va infine richiamato quanto già precisato da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 31/2010 nella parte in cui si ritiene possibile “ da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze ”.

You may also like...

Comments are closed.