Nota stampa.
ISEE DISABILI: ANMIC RIMINI “AVVISA” I SINDACI, AUSL, LA PROVINCIA E L’INPS
Con una lettera inviata a tutti i 25 sindaci dei comuni della provincia di Rimini, alla Ausl, alla provincia, alle 2 Unioni Valconca e Valmarecchia ed all’Inps.
La sede provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili che per legge rappresenta e tutela gli Invalidi Civili doverosamente interviene sugli aspetti derivanti dall’ultima sentenza del Consiglio di Stato in materia di ISEE.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze 838, 841 e 842 pubblicate il 29 febbraio 2016, si è pronunciato confermando quanto stabilito dal Tar Lazio nel febbraio 2015 in merito ai criteri di calcolo del nuovo Isee riferiti alle persone con disabilità: il valore Isee attestato dall´Inps sulla base di un sistema di calcolo che, almeno per quanto concerne i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con disabilità e limitazioni dell’autonomia, è stato dichiarato illegittimo.
“Raccogliendo le preoccupazioni dei territori, riteniamo necessario che siano individuate e formalizzate tempestivamente precise indicazioni sui comportamenti da tenersi da parte dei Comuni nella fase intermedia tra le sentenze del Consiglio di Stato e l’adeguamento del DPCM, al fine di evitare il protrarsi della erronea prassi adottata e l’aggiungersi di inevitabili eventuali contenziosi.”
A seguito di detta sentenza, quindi, da un lato, i trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari erogati in favore dei disabili non possono più essere inclusi nel calcolo dell’indicatore della componente reddituale e, dall’altro, sono certo rimaste ferme le franchigie indicate nell’art. 4, comma 4, lettera d, del citato Decreto, che vanno calcolate in modo indifferenziato e nel loro massimo ammontare sia per i disabili minorenni che maggiorenni.
Si chiede pertanto agli Enti investiti dalla tematica, che in attesa di sviluppi nella attività parlamentare in tal senso, ritengano valide le dichiarazioni precedenti al 01/01/2015 e l’INPS, nel rispetto delle statuizioni giurisdizionali sopra citate, rilasci per le nuove dichiarazioni l’attestazione relativa all’ISEE senza considerare i trattamenti suddetti percepiti dai nuclei familiari di e con persone con disabilità, detraendo tutte le franchigie previste, entro il termine fissato dal D.P.C.M. n. 159/2013, essendo ogni eventuale omissione o ritardo da parte di codesto Istituto fonte di contenziosi e possibili danni risarcibili dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali.
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